Errata Corrige al Codice Appalti: cosa cambia all’articolo 23

All’articolo 23: A parte l’eliminazione di una ripetizione, viene stralciato il riferimento a “idonei sistemi di monitoraggio” di cui le stazioni appaltanti dovrebbero essere dotate per gestire il BIM. Viene inoltre aggiunta una data per il decreto del ministero, specificato che la Commissione non vedrà un soldo e aggiunti, agli oneri della commissione, le responsabilità di definire […]

All’articolo 23:

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Confronto rispetto al testo originale
2016-07-20 11_06_07-Text Compare
Confronto rispetto al parere delle commissioni

A parte l’eliminazione di una ripetizione, viene stralciato il riferimento a “idonei sistemi di monitoraggio” di cui le stazioni appaltanti dovrebbero essere dotate per gestire il BIM. Viene inoltre aggiunta una data per il decreto del ministero, specificato che la Commissione non vedrà un soldo e aggiunti, agli oneri della commissione, le responsabilità di definire non solo i tempi ma anche i modi della transizione. Amministrazioni Concedenti ed operatori economici vengono aggiunti ai gruppi presso i quali la transizione dovrà essere adeguatamente gestita. Modi e tempi della transizione dovranno essere valutati anche tenendo conto “della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni”.
Rispetto al parere delle commissioni, viene nuovamente stralciato il riferimento al “personale adeguatamente formato nel tempo mediante specifici corsi di formazione”.

Il testo diventa quindi:

13. Le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere nonche’ per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l’uso dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui al comma 1, lettera h). Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualita’ tra i progettisti. L’uso dei metodi e strumenti elettronici puo’ essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 luglio 2016, anche avvalendosi di una Commissione appositamente istituita presso il medesimo Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica sono definiti le modalita’ e i tempi di progressiva introduzione dell’obbligatorieta’ dei suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni. L’utilizzo di tali metodologie costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti di cui all’articolo 38.

 

Gli screenshot di confronto nell’articolo sono realizzati da Text Compare.

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