In tempi in cui sembra si parli soltanto di decreti, è opportuno ricordare che l’introduzione della modellazione informativa all’interno dei processi edilizi è da approcciare in modo integrato rispetto agli altri ambiti e agli altri metodi/strumenti già normati. Un altro motivo per cui la figura dell’esperto puro di BIM ha ben poco senso.
Oggi guardiamo ad esempio ai cosiddetti 4d (tempi) e 5d (costi) nella fase di cantiere e ricordiamo che esiste già un decreto che norma gli strumenti elettronici di contabilità e le loro modalità di impiego. Si tratta del dm 40 del 7 marzo 2018, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
In questo decreto, si stablisce cle la contabilità dei lavori è effettuata mediante l’utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie. Non so se la terminologia suona familiare.
Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l’autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti.
Nel decreto si stabilisce inoltre che:
«Qualora la direzione dei lavori sia affidata a professionisti esterni, i programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l’idoneità e la conformità alle prescrizioni contenute nel presente regolamento. Nel caso di mancato utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, che deve essere congruamente motivato dalla stazione appaltante e comunicato all’Autorità, e comunque per il periodo strettamente necessario per l’adeguamento della stazione appaltante, le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal RUP e dall’esecutore».
«Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata anche attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con l’esecutore.
«Nei casi in cui è consentita l’utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, preventivamente accettati dal responsabile del procedimento, la compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.
Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti.
Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.
Forse dovremmo spendere meno tempo a studiare Synchro e un po’ più di tempo per capire come integrare tra loro gli strumenti che nella pratica viene già richiesto vengano utilizzati, in modo che i modelli informativi non viaggino su un binario parallelo ma siano effettivamente integrati nei flussi decisionali e gestionali.
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